Statuto e organi statutari

 

ART. 1
(Denominazione)

E’ costituita una Associazione di volontariato senza fini di lucro con la seguente denominazione S.A.Ne.S. – STUDIO E ASSISTENZA ALLE NEOPLASIE DEL SANGUE – “CLAUDIO PACIFICI” – ODV” anche definita per brevità con il solo acronimo “SANES – ODV”.
L’Associazione ha facoltà di utilizzare l’acronimo “ONLUS” e la denominazione “Organismo del volontariato” o l’acronimo “ODV” fintanto che le sia consentito dalla normativa tempo per tempo vigente e sussistendone i presupposti. Anche a seguito dell’eventuale iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e segnatamente nella sezione delle Organizzazioni di volontariato; la denominazione sopra richiamata costituisce peculiare segno distintivo dell’Associazione ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

ART. 2
(Sede e Durata)

L’Associazione ha sede nel Comune di Roma.
Con delibera del Consiglio Direttivo può dotarsi di sedi operative secondarie sia in Italia che all’estero, nel rispetto delle procedure di pubblicità stabilite dall’ordinamento.
Il Consiglio Direttivo potrà modificare l’indirizzo della sede nell’ambito del medesimo Comune senza modificare lo Statuto.
L’Associazione ha durata illimitata.

ART. 3
(Scopi e attività)

L’Associazione, ad orientamento scientifico è apartitica e apolitica e si atterrà ai seguenti principi:
– assenza di fini di lucro;
– democraticità della struttura;
– gratuità delle prestazioni dei volontari associati;
– elettività e gratuità delle cariche sociali.
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l’erogazione di servizi finalizzati al sostegno al paziente e alla famiglia durante tutto il percorso di cura.
L’Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modifiche, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modifiche;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modifiche, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
L’Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale con le seguenti modalità:
a) promuovendo campagne di donazione sangue tra i propri soci, sostenitori, simpatizzanti e altri, allo scopo di contribuire al superamento delle problematiche sanitarie e sociali connesse alla carenza di sangue e di emo-componenti in Italia;
b) collaborando con le strutture sanitarie nell’assistenza ai pazienti (e ai loro familiari) con particolare riguardo e in via prioritaria a quelli affetti da malattie neoplastiche del sangue (compatibilmente alle disponibilità economiche);
c) promuovendo e favorendo lo studio, la ricerca e l’approfondimento di problematiche connesse agli scopi statutari dell’Associazione;
d) svolgendo attività di divulgazione e istruzione su tematiche di natura socio-psicologica, sanitaria e culturale.
e) promuovendo attraverso incontri, dibattiti, lezioni, pubblicazioni, la diffusione di informazioni di carattere sanitario;
f) stipulando specifiche convenzioni con le Aziende Ospedaliere, nonché con altri Organismi, Enti e Associazioni aventi finalità compatibili con quelle dell’Associazione.
Per il perseguimento dei cennati scopi l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Può anche assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratoti impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale in quanto con esse compatibili e purché strumentali e connesse al perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto.
In caso di iscrizione nel Registro degli Enti del Terzo Settore e segnatamente nella sezione delle Organizzazioni di volontariato, l’Associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, subordinatamente alla loro conformità alle indicazioni che a norma dell’articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni saranno tempo per tempo fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e da ogni autorità competente al riguardo; tali attività saranno individuate con apposita deliberazione dell’Assemblea degli Associati.
L’Associazione può esercitare fra le altre anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, e comunque in conformità alle linee guida che a norma dell’articolo 7 del D.Lgs. 117/2017 saranno tempo per tempo adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e da ogni autorità competente al riguardo.

ART. 4
(Associati)

Possono partecipare all’Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che ne faranno domanda al Presidente del Consiglio Direttivo e siano ammessi a norma del presente statuto.
Possono essere ammessi come Associati altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
Sono requisiti necessari per essere ammesso come Associato:
– la condivisione delle finalità dell’Associazione;
– il dare prova di aver tenuto una condotta di elevato tenore morale e civico e comunque irreprensibile;
– l’accettazione espressa ed integrale del presente statuto.
Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. In caso di accettazione si procede all’iscrizione dell’aspirante nel Libro degli Associati. In caso di rigetto ne è data comunicazione a mezzo raccomandata A/R all’aspirante Associato entro sessanta giorni precisando anche i motivi del rigetto. L’aspirante Associato può entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione chiedere che l’Assemblea Generale degli Associati si pronunci sull’istanza presentata.
Tutte le comunicazioni effettuate dall’Associazione saranno da intendersi ricevute se inviate a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo risultante dal Libro degli Associati, anche nel caso non siamo andate a buon fine, dovendosi intendere quale onere dell’Associato l’aggiornamento della propria anagrafica presso l’Associazione.
Gli Associati hanno diritto:
– di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente ed estraendone copia a proprie spese nel limite del proprio interesse concreto;
– se in regola con il pagamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di leggere e di essere eletti alle cariche sociali.
Gli Associati hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.
Gli Associati si distinguono in:
a) Associati ordinari: sono coloro i quali solidali con le finalità dell’Associazione sono ammessi accertata l’idoneità degli stessi al raggiungimento degli scopi associativi. Essi sono tenuti a un contributo stabilito annualmente dall’Assemblea, da versare entro un mese dall’inizio dell’esercizio sociale.
b) Associati sostenitori: sono coloro i quali pur non svolgendo direttamente attività di volontariato o comunque altra attività operativa nell’ambito delle attività condotte dall’Associazione, contribuiscono economicamente al sostentamento ed al finanziamento dell’Associazione. Gli Associati sostenitori sono nominati dal Consiglio Direttivo al ricorrere dei requisiti fissati con apposito regolamento approvato dall’Assemblea Generale degli Associati.
Ai soli fini celebrativi dell’opera meritoria pestata ed a conferma delle motivazioni ideali che hanno contribuito alla nascita dell’Associazione, sono riconosciuti Fondatori tutti coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo.
L’Associazione, tramite deliberazione dell’Assemblea, può conferire onorificenze e riconoscimenti a coloro che abbiano in maniera rilevante contribuito con opere o aiuti finanziari allo sviluppo dell’Associazione.
L’attività svolta dagli Associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. All’Associato possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.
Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione tempo per tempo vigente.

ART. 5
(Recesso o esclusione degli associati)

Lo stato di Associato non è trasmissibile, mortis causa o inter vivos.
L’Associato può sempre recedere dall’Associazione con dichiarazione comunicata per iscritto al Presidente a mezzo raccomandata A/R; l’Associato che ha esercitato il diritto di recesso perde il diritto di partecipare all’Assemblea Generale degli Associati e di votare dal momento della ricezione della relativa comunicazione di recesso.
L’esclusione dell’associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, o si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione o comunque contrari con le finalità statutarie dell’Associazione. L’esclusione e la cancellazione dal Libro degli Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo previa contestazione dell’addebito all’Associato interessato, e non prima del termine di trenta giorni durante i quali l’Associato può avanzare proprie controdeduzioni scritte.
L’Associato espulso può comunque impugnare il provvedimento e la cancellazione dal Libro degli Associati davanti al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione che gli notifica la cancellazione. La decisione del Collegio dei Probiviri è comunque definitiva.
L’Associato escluso dall’Associazione perde il diritto di partecipare all’Assemblea Generale degli Associati e di votare dal momento della ricezione della relativa comunicazione di esclusione.
La delibera di esclusione viene presa sentito il parere del Collegio dei Probiviri.
La perdita per qualsiasi motivo, della qualità di associato, non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Gli associati receduti o esclusi non possono ripetere i contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

ART. 6
(Patrimonio, Risorse economiche ed esercizio finanziario)

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) quote sociali;
b) contributi degli aderenti e di privati;
c) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.
Concorrono a formare il patrimonio eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio nonché beni mobili ed immobili a qualunque titolo pervenuti in proprietà dell’Associazione.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale individuate nel presente statuto.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguite, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell’Associazione stessa.
Al momento dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e segnatamente nella sezione delle Organizzazioni di volontariato si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili quanto previsto nell’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.
Ai fini dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e segnatamente nella sezione delle organizzazioni di volontariato il patrimonio iniziale è costituito dal patrimonio netto di Euro 60.758,82 (sessantamilasettecentocinquantotto virgola ottantadue) come si rinviene dal bilancio aggiornato alla data del 31 dicembre 2018 quale ultimo approvato dall’Assemblea Generale degli Associati, e comunque da tutti i beni già di proprietà dell’Ente aventi valore superiore al minimo previsto dalla Legge.
L’esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione per gli Associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell’organo di revisione.
Unitamente ai documenti di bilancio è depositato per l’approvazione il bilancio sociale, quando necessario ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
I documenti contabili devono in ogni caso dare espressa evidenza del contenuto prescritto dall’art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e comunque della normativa tempo per tempo vigente.

ART. 7
(Organi)

Sono Organi dell’Associazione:
– l’Assemblea Generale degli Associati;
– il Presidente dell’Associazione;
– il Consiglio Direttivo;
– il Segretario;
– il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico, se nominati;
– il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 8
(Assemblea Generale degli Associati)

L’Assemblea è formata da tutti gli Associati ed è presieduta dal Presidente.
È convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro il 30 Aprile, per l’approvazione dei bilanci. È inoltre convocata dal Presidente quando ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un decimo dei componenti. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante avviso consegnato a mano o spedito per posta ordinaria o posta elettronica, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione (che può essere fissata lo stesso giorno della prima), nonché l’elenco degli argomenti da trattare.
È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per audio-conferenza ovvero per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presiedente ed il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 9
(Deliberazioni dell’Assemblea)

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà dei componenti; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per modificare lo statuto o l’atto costitutivo occorrono la presenza di almeno tre quarti dei componenti ed il voto favorevole di due terzi dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, per impossibilità di raggiungimento dello scopo, la liquidazione e la devoluzione del fondo e del patrimonio comune, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Associati deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.
Spetta all’Assemblea:
1. deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo;
2. esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
3. eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo determinandone il numero, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri e il Segretario;
4. deliberare sulle modifiche dello statuto;
5. deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto;
6. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.
Gli Associati possono farsi rappresentare nell’Assemblea da altri componenti mediante delega scritta.
A ciascun Associato non possono essere conferite più di due deleghe; la delega non può essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo e degli organi di controllo.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua assenza, l’Assemblea è presieduta dal Vice-Presidente. In mancanza di entrambi, l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all’Assemblea.
E’ consentita la partecipazione e l’espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione che rendano possibile verificare l’identità di chi partecipa e/o vota.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
Quando per legge o per volontà degli Associati all’Assemblea Generale degli Associati interviene un Notaio questi assume le funzioni del segretario e redige il verbale.

ART. 10
(Presidente dell’Associazione)

Il Presidente dell’Associazione viene eletto dall’Assemblea a maggioranza assoluta in prima votazione ed a maggioranza relativa in seconda votazione. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Esso cessa dalla carica oltre che per scadenza del mandato anche qualora non ottemperi a quanto previsto all’art. 8, secondo comma e all’art.11, terzultimo comma.
Convoca e presiede l’Assemblea Generale degli Associati e il Consiglio Direttivo. Cura l’esecuzione degli atti deliberati dai cennati Organi. Promuove rapporti che impegnino l’Associazione. Garantisce il rispetto delle norme statutarie.
Ha la rappresentanza legale e processuale dell’Associazione e la firma sociale. Egli potrà compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, in particolare, aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica o giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti categorie di atti e concedere procure, anche alle liti, sentito il Consiglio Direttivo.
Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
Potrà, altresì, in casi di motivata urgenza e necessità compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.
Nei casi di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente, in tutte le funzioni ad esso attribuite.

ART. 11
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un minimo di sei a un massimo di dieci Membri scelti fra i soci. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Se vengono a mancare uno o più Membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto i soci che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di coordinare l’attività associativa secondo le finalità dell’Associazione previste dallo statuto, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Assemblea.
Al Consiglio compete:
• l’amministrazione straordinaria dell’Associazione e la eventuale ratifica degli atti compiuti dal Presidente nei casi di motivata urgenza e necessità così come precisato nell’art. 10 che precede;
• la nomina del Vice-Presidente e l’assegnazione degli incarichi nell’ambito del Consiglio stesso;
• predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione e sottoporlo al parere del Collegio dei Revisori dei conti e poi all’approvazione dell’Assemblea;
• stabilire le quote annuali dei soci;
• stabilire la decadenza dei soci sentito il parere dei Probiviri;
• sottoporre all’Assemblea l’esclusione di soci per gravi motivi, sentito il parere dei Probiviri;
• indire le elezioni per il rinnovo, alla scadenza, degli Organi dell’Associazione indicati all’Art. 7;
• deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe, sia a livello provinciale, che regionale o nazionale;
• deliberare sulle convenzioni tra l’Associazione ed altri enti e soggetti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno cinque componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea dei soci, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso consegnato a mani o spedito per posta ordinaria o posta elettronica, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’elenco degli argomenti da trattare.
È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per audio-conferenza ovvero per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale
identificazione si dia atto nel relativo verbale, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presiedente ed il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
Il Consiglio Direttivo può delegare specifici compiti ad alcuni componenti del medesimo, attribuendo i relativi poteri di rappresentanza.
Ai sensi dell’articolo 26 comma 7 del D.Lgs. 117/2017 il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12
(Il Segretario)

Il Segretario dura in carica tre anni ed è riconfermabile. Esso coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
• provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro dei soci e al disbrigo della corrispondenza;
• è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli Organi collegiali: Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei revisori dei conti e Collegio dei Probiviri;
• predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di novembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone allo stesso Consiglio entro il mese di aprile;
• provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
• provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
Per l’espletamento dei cennati compiti, il Segretario – ove ne ravvisi la necessità e previa approvazione del Consiglio Direttivo – può avvalersi di personale volontario che presta la propria opera a titolo gratuito nonché di consulenti ed esperti entro i limiti di spesa approvati dal Consiglio stesso. Può, altresì, sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo la nomina di un suo sostituto per i casi di assenza o impedimento.

ART. 13
(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dall’Assemblea Generale degli Associati.
All’Assemblea Generale degli Associati spetta la designazione del Presidente del Collegio, scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
In alternativa al Collegio può essere nominato un Revisore Unico al quale sono assegnate le medesime competenze e scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili.
Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico costituiscono l’organo di controllo dell’Associazione che:
– vigila sulla gestione finanziaria dell’Associazione;
– vigila e controlla l’esecuzione delle delibere e dei programmi dell’Associazione, nonché la
conformità dell’impiego dei contributi;
– esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni;
– effettua verifiche di cassa;
– accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
– verifica la consistenza del patrimonio ed il suo impiego nelle varie attività dell’Associazione e relaziona all’Assemblea Generale degli Associati;
– esprime parere preventivo non vincolante sulla proposta di destinazione delle somme che derivino dall’alienazione di beni mobili, immobili e partecipazioni;
– relaziona prontamente al Consiglio Direttivo e all’Assemblea Generale degli Associati su eventuali gravi irregolarità di gestione commesse dagli amministratori;
– esprime i pareri richiesti e quelli obbligatori stabiliti nel presente Statuto e/o richiesti dalle leggi applicabili;
– svolge le altre funzioni attribuite dalla legge, dal presente Statuto o dagli organi preposti dell’Associazione;
– accerta periodicamente la consistenza di cassa e la esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale.
L’organo di controllo dura in carica fino all’approvazione del terzo esercizio finanziario successivo a quello della nomina e i suoi componenti possono essere riconfermati.
I membri dell’organo di controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Ai componenti spetta eventualmente un rimborso delle spese sostenute e documentate nell’espletamento dell’incarico se compatibile con la normativa tempo per tempo vigente.
Sussistendone i presupposti di legge, ‘Associazione deve nominare un revisore legale dei conti.

ART. 14
(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea per un triennio, gli stessi sono rieleggibili e non possono ricoprire altre cariche in seno all’Associazione.
Gli eletti provvedono alla nomina del Presidente del Collegio all’unanimità.
Il Collegio svolge i seguenti compiti:
• dirime eventuali controversie tra i soci connesse alle attività sociali ed esercita le funzioni previste dall’Art. 5 (cinque) del presente statuto;
• decide a maggioranza con la presenza di tutti i componenti.

ART. 15
(Libri sociali)

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, l’Associazione deve tenere:
a) il libro degli Associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee Generali degli Associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a carico dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

ART. 16
(Scioglimento od estinzione)

In caso di scioglimento od estinzione dell’Associazione i beni residui sono devoluti, con deliberazione assembleare adottata con le maggioranze previste dall’art. 9 (nove) del presente statuto ad altre organizzazioni di volontariato.
Dal momento dell’iscrizione nel Registro unico del Terzo settore, e segnatamente nella sezione delle Organizzazioni di volontariato, sarà applicato l’art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e comunque la normativa tempo per tempo vigente.

ART. 17
(Disposizioni generali)

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia ed in particolare del D.Lgs. 117/2017.
Le previsioni contenute nel presente Statuto contrastanti con le previsioni in materia di Enti del Terzo Settore, e comunque con ogni altra normativa tempo per tempo vigente in materia, saranno da intendersi automaticamente decadute al momento della iscrizione della Associazione nel relativo Registro e segnatamente nella sezione delle Organizzazioni di volontariato.
Il presente Statuto sarà da intendersi automaticamente integrato da tutte le norme tempo per tempo vigenti in materia di Enti del Terzo Settore al momento della iscrizione dell’Associazione del relativo Registro e segnatamente nella sezione delle Organizzazioni di volontariato, con particolare riferimento agli artt. 32, 33 e 34 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni tempo per tempo intervenute.

 

ORGANI STATUTARI

Consiglio Direttivo

Presidente:

Guardani Romeo

Membri:

Ferraro Paolo

Magistri Fabrizio

Pacilli Leonardo

Russo Armando

Vignati Stefania

Segretario:

Marco Antonini

 

Collegio Revisori:

Cesolini Massimo

Fazio Maurizio

Ferri Raffaella

Collegio Probiviri:

Antonelli Claudia

Briganti Gina

Ruscio Carla